1. All'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo di candidati che più si avvicina alla parità tra eletti di ciascun sesso, è attribuita una maggiorazione della quota del contributo di cui al comma 1, pari al 30 per cento della quota stessa».
1. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al partito o movimento che più si avvicina alla parità tra eletti di ciascun sesso, è attribuita una maggiorazione della quota del contributo di cui al comma 1, pari al 30 per cento della quota stessa».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Alla lista che più si avvicina alla parità tra eletti di ciascun sesso è attribuita una maggiorazione della quota del contributo determinato ai sensi del comma 2, pari al 30 per cento della quota stessa».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale