PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo di candidati che più si avvicina alla parità tra eletti di ciascun sesso, è attribuita una maggiorazione della quota del contributo di cui al comma 1, pari al 30 per cento della quota stessa».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al partito o movimento che più si avvicina alla parità tra eletti di ciascun sesso, è attribuita una maggiorazione della quota del contributo di cui al comma 1, pari al 30 per cento della quota stessa».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Alla lista che più si avvicina alla parità tra eletti di ciascun sesso è attribuita una maggiorazione della quota del contributo determinato ai sensi del comma 2, pari al 30 per cento della quota stessa».

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.